Art. 15.
(Modifiche all'articolo 5 del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19).

      1. Al quinto periodo del comma 1 dell'articolo 5 del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, e successive modificazioni, le parole da: «la mancata autorizzazione» sino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: «la mancata autorizzazione obbliga il procuratore regionale ad emettere l'atto di citazione entro i successivi quarantacinque giorni ovvero a disporre l'archiviazione entro il medesimo termine».
      2. Dopo il comma 1 dell'articolo 5 del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo, sono inseriti i seguenti:

      «1-bis. La mancata emissione dell'atto di citazione nel termine ordinario o prorogato o rinnovato ai sensi del comma 1 determina l'inammissibilità dell'invito a depositare deduzioni nuovamente rivolto dal procuratore regionale allo stesso presunto responsabile che si fondi sugli

 

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stessi fatti e circostanze contenuti nel precedente invito.
      1-ter. Il procuratore regionale e il presunto responsabile del danno possono proporre, anche in corso di giudizio, che l'entità del risarcimento dovuto sia stabilita nella misura fra di loro concordata, con idonee garanzie di pronta esecuzione da parte del presunto responsabile. La proposta è sottoposta, ad istanza del procuratore regionale, alla sezione giurisdizionale della Corte dei conti la quale, sentiti in camera di consiglio le parti e l'ente danneggiato, se ritiene corretta la valutazione giuridica del fatto e congrui l'importo del risarcimento e le garanzie di pronta esecuzione offerte dal presunto responsabile, emette sentenza non appellabile di condanna per l'importo proposto enunciando nel dispositivo che vi è stata concorde richiesta delle parti e impartendo le modalità di esecuzione della sentenza stessa. La sezione se rigetta l'istanza provvede con ordinanza; con la stessa ordinanza dispone la prosecuzione del giudizio nelle forme di rito ovvero, se non è stato ancora emesso l'atto di citazione in giudizio, invita il procuratore regionale ad emetterlo entro i successivi quarantacinque giorni o a disporre l'archiviazione entro il medesimo termine».